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Sez. 1, Sentenza n. 519 del 13/01/2005 (Rv. 579319 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Infrazioni al codice della strada - Ricorso al Prefetto ex art. 203, codice della strada - Ordinanza - Mancanza assoluta della motivazione - Annullamento per violazione di legge - Ammissibilità - Concomitante potere del giudice di valutare la validità sostanziale del provvedimento - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579319-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE

Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, il principio secondo il quale il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale dell'ordinanza-ingiunzione, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, non esclude che possano farsi valere i vizi del procedimento di irrogazione della sanzione, sicchè, nel caso di violazioni delle norme del codice della strada, qualora sia stato proposto ricorso ex art. 203, c.s., l'intimato può far valere con l'opposizione la carenza assoluta della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto espressiva del mancato esame da parte dell'amministrazione del caso controverso, con la conseguenza che, configurando l'obbligo di motivazione -entro questi limiti- una condizione di legittimità del provvedimento, la sua inesistenza giustifica l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo della violazione di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 205, Decreto Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)