diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3289 del 09/04/1996 (Rv. 496880 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Sospensione della controversia ex art. 32 D.L. n. 429 del 1982 - Condizioni - Dichiarazione dell'ufficio di aver ricevuto la domanda di condono - Sufficienza.
Stato
decisa il 1996-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496880-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

L'estinzione di causa pendente, in materia d'imposta di registro, ai sensi degli artt. 31 e 32 della disciplina del condono di cui al D.L. 10 luglio 1982 n. 429 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982 n. 516), postula il pagamento di quanto definitivamente liquidato dall'ufficio sull'istanza del contribuente, e, pertanto, ove il contribuente stesso versi una somma minore, impugnando in separata sede detta liquidazione, resta subordinata alla conclusione di detta autonoma controversia con il riconoscimento della congruità di quel versamento.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)