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Sez. 5, Sentenza n. 8431 del 13/06/2002 (Rv. 555023 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Controversia in materia di IVA - Dichiarazione integrativa prevista dall'art. 47 della legge n. 413 del 1991 - Estinzione del giudizio - Condizioni - Integrale versamento di quanto dovuto per la definizione agevolata - Irrevocabilità della dichiarazione integrativa - Nozione - Portata.
Stato
decisa il 2002-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555023-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono tributario in materia di IVA, l'estinzione del giudizio è subordinata, dall'art. 48 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, all'esibizione delle ricevute o delle distinte di versamento comprovanti l'avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto dal contribuente, e non può pertanto realizzarsi in mancanza del pagamento di taluna delle rate definite. Dal carattere di "irrevocabilità" attribuito alla dichiarazione integrativa dal successivo art. 57, infatti, non discende direttamente l'effetto di estinzione del rapporto fiscale originario, (il quale ultimo invece permane finché il debito d'imposta non sia saldato), ma soltanto che le definizioni intervenute sulla base delle dette dichiarazioni non possono essere modificate dagli uffici né contestate dai contribuenti.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 48, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)