Sez. L, Sentenza n. 6585 del 14/07/1994 (Rv. 487383 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Apposizione del termine - Legittimità - Condizioni - Cosiddetto punto stagionale - Esclusione - Straordinarietà della prestazione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere
L'art. 1, comma secondo, lett. c) della legge 18 aprile 1962 n. 230, che consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro "quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario ed occasionale", mentre non può essere invocato per giustificare assunzioni a termine rivolte a sopperire a fluttuazioni di mercato e ad incrementi di domanda prevedibili e ricorrenti in determinati periodi dell'anno (cosiddette punte stagionali), trattandosi di fenomeni che un'impresa funzionante, opportunamente programmata, deve essere in grado di fronteggiare nell'ambito della propria attività normale, si riferisce ad opere o servizi che, pur potendo consistere in un'attività qualitativamente identica a quella ordinariamente esercitata dall'impresa, ne determinano un incremento particolarmente rilevante, in relazione ad eventi isolati ed eccezionali, tali da non poter essere affrontati con la normale struttura organizzativa e produttiva, per quanto efficiente ed adeguatamente programmata. La ricorrenza della straordinarietà di cui all'art. 1 cit. deve essere frutto di una valutazione "ex ante", posto che l'apposizione del termine al contratto di lavoro deve avvenire all'atto della stipula di questo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva ravvisato il presupposto della straordinarietà dell'attività in relazione all'assunzione, da parte di un'azienda esattoriale, di addetti alla notificazione di cartelle esattoriali, connessa ad una situazione imprevista e contingente di pregressa sospensione delle esazioni).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)