Sez. U, Sentenza n. 5572 del 25/10/1979 (Rv. 402166 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - ACCOGLIMENTO PARZIALE - CONDANNA DELL'INGIUNTO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DELLA FASE MONITORIA - PERSISTENZA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - ACCOGLIMENTO PARZIALE - CONDANNA DELL'INGIUNTO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DELLA FASE MONITORIA - PERSISTENZA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
L'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, ancorche investa solo alcune delle statuizioni in esso contenute (nella specie, in ordine alla decorrenza degli interessi), se implica la revoca del decreto medesimo, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto al pagamento delle spese della fase monitoria, la quale trova sufficiente legittimazione nella circostanza che, al momento dell'emissione dell'ingiunzione, il ricorrente abbia fornito la prova del credito nei modi previsti dall'art 634 cod proc civ, e, cioe, abbia prodotto uno o piu documenti, anche non provenienti dal debitore, ma meritevoli di fede quanto all'autenticita, dai quali possano desumersi i fatti costitutivi della pretesa azionata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 634 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)