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Sez. 2, Sentenza n. 3209 del 23/10/1972 (Rv. 361000 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - MANCATO PAGAMENTO DEL DATORE DI LAVORO - SANZIONI CIVILI - SOMMA PARI AI CONTRIBUTI OMESSI - INTERESSI MORATORI - SCELTA DISCREZIONALE DELL'INPS - SINDACATO DELL'AGO - ESCLUSIONE - FACOLTA DI SCELTA DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1972-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361000-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - MANCATO PAGAMENTO DEL DATORE DI LAVORO - SANZIONI CIVILI - SOMMA PARI AI CONTRIBUTI OMESSI - INTERESSI MORATORI - SCELTA DISCREZIONALE DELL'INPS - SINDACATO DELL'AGO - ESCLUSIONE - FACOLTA DI SCELTA DEL DATORE DI LAVORO - INSUSSISTENZA.*

Sia per le assicurazioni sociali che per gli assegni familiari, rientra nel potere discrezionale dell' istituto la scelta fra la sanzione civile pari all'importo dei contributi omessi e gli interessi moratori previsti dal codice civile; tale potere non e sindacabile dall'autorita giudiziaria, ed al datore di lavoro non puo pretendere di pagare, oltre i contributi, soltanto gli interessi legali. (Conf 1289'67, mass n 327836).*

Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 53 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)