Sez. 2, Sentenza n. 1289 del 09/06/1967 (Rv. 327836 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI IN GENERE - MOROSITA DEL DATORE DI LAVORO - SOMMA AGGIUNTIVA - OBBLIGO DEL PAGAMENTO - SUSSISTENZA - RINUNCIA AL VERSAMENTO - POTERE DISCREZIONALE DELL'INPS.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI IN GENERE - MOROSITA DEL DATORE DI LAVORO - SOMMA AGGIUNTIVA - OBBLIGO DEL PAGAMENTO - SUSSISTENZA - RINUNCIA AL VERSAMENTO - POTERE DISCREZIONALE DELL'INPS.*
Il datore di lavoro moroso nel pagamento dei contributi assicurativi e tenuto, in conseguenza dell'inadempimento, anche al versamento della somma aggiuntiva, a titolo di sanzione civile e di risarcimento, e non puo pretendere di pagare soltanto gli interessi legali. Rientra, infatti, nei poteri discrezionali dell' istituto la facolta di rinunciare al versamento della somma aggiuntiva per chiedere solo la corresponsione degli interessi moratori. (Cfr. 25-66, 780-63).*
Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 art. 83, Legge 30/05/1955 num. 797 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)