Sez. 1, Sentenza n. 5485 del 16/12/1977 (Rv. 389136 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - PENDENZA DI PROCESSO PENALE PER UN'IMPUTAZIONE LEGITTIMANTE IL COMUNE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE CIVILE RISARCITORIA - INSUSSISTENZA PALESE DEL FONDAMENTO GIURIDICO DELLA PRETESA RISARCITORIA - CAUSA DI INELEGGIBILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (ASSOLUZIONE IN PRIMO GRADO DEL CANDIDATO PER ESTRANEITA AL FATTO - APPELLO DEL COMUNE, COSTITUITOSI PARTE CIVILE, LIMITATA ALLA PRONUNCIA DI CONDANNA ALLE SPESE).*
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - PENDENZA DI PROCESSO PENALE PER UN'IMPUTAZIONE LEGITTIMANTE IL COMUNE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE CIVILE RISARCITORIA - INSUSSISTENZA PALESE DEL FONDAMENTO GIURIDICO DELLA PRETESA RISARCITORIA - CAUSA DI INELEGGIBILITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (ASSOLUZIONE IN PRIMO GRADO DEL CANDIDATO PER ESTRANEITA AL FATTO - APPELLO DEL COMUNE, COSTITUITOSI PARTE CIVILE, LIMITATA ALLA PRONUNCIA DI CONDANNA ALLE SPESE).*
La sussistenza della causa di ineleggibilita alla carica di consigliere comunale, di cui all'art 15 n 6 del DPR 16 maggio 1960 n 570, per il caso di pendenza a carico del candidato di processo penale, per un'imputazione che legittimi il comune all'Esercizio dell'Azione civile risarcitoria, o che abbia in concreto determinato l'esperimento di tale Azione con la Costituzione di parte civile, va esclusa qualora, con riferimento alla situazione processuale esistente alla data delle elezioni, risulti ictu oculi l'irrealizzabilita di quella pretesa risarcitoria, per non essere sorretta da alcun, sia pure tenue, fondamento giuridico. (nella specie, il candidato era stato assolto, dall'imputazione di concorso nel reato di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni in danno del comune, perche riconosciuto estraneo al fatto. Alla data delle elezioni, pendeva l'appello, proposto dal PM, per motivi che non coinvolgevano la posizione del candidato stesso, e quello proposto dal comune che si era costituito parte civile in primo grado tendente pretestuosamente a rimuovere solo la sua pronuncia di condanna alle spese, conseguente alla assoluzione dell'imputato). (V 49/73, mass n 361800; (V 1685/72, mass n 358564).*
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)