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Sez. 1, Sentenza n. 1685 del 29/05/1972 (Rv. 358564 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITA ED INCOMPATIBILITA - PENDENZA DI UN PROCESSO PENALE LEGITTIMANTE L'ESERCIZIO DELL'AZIONE CIVILE RISARCITORIA A FAVORE DEL COMUNE - CAUSA DI INELEGGIBILITA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358564-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITA ED INCOMPATIBILITA - PENDENZA DI UN PROCESSO PENALE LEGITTIMANTE L'ESERCIZIO DELL'AZIONE CIVILE RISARCITORIA A FAVORE DEL COMUNE - CAUSA DI INELEGGIBILITA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - CONDIZIONI.*

Il mero fatto formale della pendenza, a carico dell'eletto alla carica di consigliere comunale, di un processo penale per una imputazione che, per il suo oggetto, legittimerebbe il comune ad esercitare l'Azione civile risarcitoria, non sempre e non necessariamente concretizza la causa di ineleggibilita prevista dall'art 15 n 6 del DPR 16 maggio 1960 n 570. La ineleggibilita per lite potenziale puo ravvisarsi, difatti, soltanto nel caso in cui la eventualita della controversia sia concreta e non meramente astratta, onde tale causa di ineleggibilita deve ritenersi insussistente ogni qualvolta risulti per certo che l' amministrazione comunale disponga di elementi di giudizio tali da indurre ragionevolmente ad escludere che essa possa avanzare, se non con la piena consapevolezza della pretestuosita della lite, pretese risarcitorie verso l'imputato, specialmente quando in concreto manchi qualsiasi indizio idoneo a fare intravedere che siffatta abnorme eventualita sia stata per realizzarsi.*

Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)