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Sez. L - , Sentenza n. 12554 del 18/05/2017 (Rv. 644345 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Invalido - Qualità di "incollocato al lavoro" - Elemento costitutivo del diritto - Onere probatorio a carico del richiedente - Sussistenza - Dimostrazione dello stato di incollocazione - Mancanza - Rilevabilità d'ufficio.
Stato
decisa il 2017-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644345-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO

In tema di diritto all'assegno previsto dall'art. 13 della l. n. 118 del 1971, il requisito dell'incollocazione al lavoro, essendo un elemento costitutivo del diritto unitamente alla ridotta capacità lavorativa ed al requisito economico e reddituale, deve essere provato dal richiedente, anche attraverso la produzione della domanda di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio, e la sua mancanza è deducibile o rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)