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Sez. L, Sentenza n. 23762 del 10/11/2009 (Rv. 610418 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalido - Qualità di "incollocato al lavoro" - Elemento costitutivo del diritto - Onere probatorio a carico del richiedente - Sussistenza - Dimostrazione dello stato di incollocabilità - Domanda di iscrizione al collocamento obbligatorio - Sufficienza.
Stato
decisa il 2009-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610418-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In relazione al diritto all'assegno previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n.118 a favore dei mutilati ed invalidi civili con capacità lavorativa ridotta di oltre due terzi e "incollocati al lavoro", il requisito della incollocazione al lavoro rappresenta - al pari della ridotta capacità lavorativa e del requisito economico e reddituale di cui agli artt. 12 e 13 della legge citata - un elemento costitutivo del diritto alla prestazione, per la cui prova, a carico del soggetto richiedente la prestazione, è sufficiente l'allegazione della domanda di iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio, indipendentemente dall'esito della visita presso le commissioni sanitarie.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)