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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17558 del 27/07/2010 (Rv. 614305 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | CERTALEX - Espulsione dello straniero - Decreto - Comunicazione all'interessato - Obbligo di traduzione nella lingua conosciuta - Deroga - Presupposti - Attestazione dell'autorità procedente - Sindacato del giudice - Limiti.
Stato
decisa il 2010-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614305-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nella lingua da lui é derogabile tutte le volte in cui detta autorità attesti le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile, essendo tale attestazione condizione necessaria e sufficiente perchè il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità, senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell'espellendo.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)