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Sez. 1, Sentenza n. 23216 del 16/11/2005 (Rv. 584237 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione dello straniero - Mancata traduzione del decreto in una lingua nota all'interessato o nelle lingue di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Nullità - Prova della conoscenza della lingua - Presunzioni semplici - Ammissibilità - Sottoscrizione del verbale di notificazione del decreto di espulsione - Insufficienza.
Stato
decisa il 2005-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584237-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, il principio per cui l'omessa traduzione del decreto nella lingua nota all'interessato o, ove sia stata data attestazione dell'impossibilità di traduzione, in una delle lingue cosiddette veicolari indicate dall'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, comporta la nullità del provvedimento di espulsione, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana, e che di tale circostanza venga fornita la prova, anche in via presuntiva; nell'affermare, anche in base a presunzioni semplici, che lo straniero conosce la lingua italiana, il giudice deve peraltro fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti: non costituisce pertanto una motivazione sufficiente il mero rilievo dell'avvenuta sottoscrizione del verbale di notificazione del decreto da parte dell'interessato, posto che tale sottoscrizione non dimostra di per sé la conoscenza della lingua in cui l'atto è stato redatto, e può essere stata determinata dalle più varie ragioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)