Sez. 1, Sentenza n. 226 del 16/01/1986 (Rv. 443867 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - (STIMA) - FONDO DIRETTAMENTE COLTIVATO DAL PROPRIETARIO - ART. 14 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10 - APPLICABILITÀ NEI GIUDIZI SULLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ PENDENTI ALLA DATA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - (STIMA) - FONDO DIRETTAMENTE COLTIVATO DAL PROPRIETARIO - ART. 14 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10 - APPLICABILITÀ NEI GIUDIZI SULLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ PENDENTI ALLA DATA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE.*
In tema di espropriazione di fondo direttamente coltivato dal proprietario, l'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, il quale modifica gli artt. 15 e 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, escludendo il raddoppio dell'indennità espropriativa, ma correlando la sua quantificazione anche alle colture praticate sul fondo medesimo ed all'Esercizio dell'azienda agricola, trova immediata applicazione nei giudizi sulla liquidazione di tale indennità, che siano pendenti alla data della sua entrata in vigore, in forza della disposizione transitoria di cui al successivo art. 19. (V 2545/83, mass n 427409; (V 353/82, mass n 418051).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)