Sez. 1, Sentenza n. 2545 del 11/04/1983 (Rv. 427409 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - SOPRAVVENIENZA DI NUOVE NORME RIGUARDANTI I CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INDENNITÀ - APPLICABILITÀ DI TALE DISCIPLINA - NECESSITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - SOPRAVVENIENZA DI NUOVE NORME RIGUARDANTI I CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INDENNITÀ - APPLICABILITÀ DI TALE DISCIPLINA - NECESSITÀ.*
L'opposizione alla stima determinativa dell'indennità di espropriazione (anche ai sensi dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971) non integra una impugnazione dell'indennità già fissata in via amministrativa, ma costituisce una Azione oggettivamente devolutiva della questione riguardante la misura dell'indennità di espropriazione; ed al giudice dell'opposizione, quando l'indennità determinata in via amministrativa non sia stata accettata, spetta il compito di determinare in concreto l'indennità dovuta sulla base di una nuova ed autonoma valutazione, che deve tener conto dei criteri introdotti dalle norme sopravvenute in corso di causa. (V 6098/81, mass n 416891; (V 6098/81, mass n 416892; (V 4679/81, mass n 415391; (V 2509/81, mass n 413285).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)