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Sez. 1, Sentenza n. 10729 del 15/12/1994 (Rv. 489212 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Imprese esercenti attività di spettacolo - Opzione per il regime normale - Efficacia vincolante per un triennio - Scadenza del triennio - Applicazione automatica del regime forfettario - Esclusione -.
Stato
decisa il 1994-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489212-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

In tema di IVA, l'opzione per il regime normale - in alternativa a quello forfettario previsto per le imprese esercenti attività di spettacolo (nella specie un circo) - prevista dall'ultimo comma dell'art. 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come aggiunto dal D.L. 18 marzo 1976, convertito nella legge 10 maggio 1976 n. 249, vincolante per un triennio, deve ritenersi efficace fino a revoca, mentre la scadenza del triennio non comporta, di per sè, l'applicazione del regime ordinariamente previsto per il particolare settore di attività: quello forfettario.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 CORTE COST., Decreto Legge 18/03/1976 num. 46 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 249 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)