Sez. L, Sentenza n. 10185 del 20/11/1996 (Rv. 500663 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Premio di rendimento previsto dal C.C.N.L. 19 marzo 1987 per gli impiegati delle Casse di risparmio - Determinazione - Computabilità dell'indennità di contingenza - Interpretazione della relativa clausola contrattuale - Criteri.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE
Viola i canoni di ermeneutica contrattuale, oltre che i criteri della logica, la sentenza del giudice di merito che, con riferimento al C.C.N.L. del 19 marzo 1987 per gli impiegati dipendenti delle Casse di risparmio, muovendo dall'osservazione che la normativa collettiva rilevante ai fini della determinazione del premio di rendimento non contiene un esplicito riferimento all'indennità di contingenza, abbia interpretato tale normativa nel senso che in base ad essa debba escludersi la computabilità di quest'ultima indennità ai fini della determinazione del suddetto premio di rendimento; infatti, da un lato, la lettera di un contratto può risultare chiara anche quando la volontà delle parti si esprima su un determinato oggetto non in modo espresso, ma per mezzo di segni o requisiti caratteristici che tuttavia ne consentano l'inequivoca individuazione; dall'altro, di fronte alla ritenuta ambiguità di una clausola contrattuale, è necessario valutare il comportamento dei contraenti durante le trattative sindacali (art. 1363 cod. civ.) nonché i contenuti della precedente normativa contrattuale relativa alla stessa materia.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)