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Sez. 1, Sentenza n. 2439 del 19/03/1997 (Rv. 503115 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Presentazione del titolo - Riserva del creditore di depositarlo successivamente all'approvazione dello stato passivo - Ripartizioni parziali - Ammissibilità dei predetti crediti - Pagamento in sede di riparto finale - Condizioni - Presentazione del titolo - Necessità.
Stato
decisa il 1997-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503115-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Dalla disposizione del n. 2 dell'art. 113 legge fall. - secondo cui i creditori che si siano riservati di presentare il titolo del proprio credito non sono esclusi dalle ripartizioni parziali, ma la loro quota viene accantonata sino alla ripartizione finale, fermo restando che in tale sede il pagamento del credito nella percentuale spettante resta subordinata alla presentazione del titolo - si desume che i crediti risultanti da documentazione che il creditore si riservi di depositare successivamente all'approvazione dello stato passivo non possono essere esclusi, in quanto la produzione della documentazione giustificativa è necessaria solo all'atto della ripartizione finale dell'attivo fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 113, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)