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Sez. 1, Sentenza n. 3500 del 24/03/1993 (Rv. 481526 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere | Creditore non ammesso al passivo - "Contestazioni" al rendiconto del curatore - Inammissibilità - Accantonamenti a garanzia dei creditori contestati - Diritto - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481526-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere

Il creditore non ammesso al passivo fallimentare - pur potendo, come ogni interessato, presentare "osservazioni" - non è legittimato a proporre "contestazioni" al rendiconto predisposto dal curatore, a norma dell'art. 116 Legge fall., perché non ha un interesse concreto ed attuale ad interloquire nella fase della procedura che tende a rendere edotti i creditori ammessi ed il fallito sui risultati dell'amministrazione del patrimonio di quest'ultimo. In quanto estraneo a detta fase, il creditore non ammesso al passivo non ha neanche diritto agli accantonamenti, a garanzia dei creditori contestati, in presenza dei quali può dichiararsi la chiusura del fallimento, anche quando siano pendenti giudizi di opposizione allo stato passivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 113, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 113, Legge Falliment. art. 116, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 116, Legge Falliment. art. 117, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 117, Legge Falliment. art. 118, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 118, Legge Falliment. art. 119 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)