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Sez. 2, Sentenza n. 6129 del 16/11/1982 (Rv. 423823 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - SPESE PER L'I.V.A. SUI COMPENSI ANTICIPATE DALLA PARTE VITTORIOSA AL PROPRIO DIFENSORE - RIPETIBILITÀ DAL SOCCOMBENTE.*
Stato
decisa il 1982-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423823-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - SPESE PER L'I.V.A. SUI COMPENSI ANTICIPATE DALLA PARTE VITTORIOSA AL PROPRIO DIFENSORE - RIPETIBILITÀ DAL SOCCOMBENTE.*

Fra le spese anticipate per la difesa che il soccombente è tenuto a rimborsare al vincitore della controversia rientrano anche quelle da questo erogate a titolo di i.V.A. Per i compensi al proprio difensore ed è pertanto irrilevante in proposito la Mancanza di un rapporto contrattuale tra tale professionista ed il soccombente medesimo. (V 440/81, mass n 410916).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)