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Sez. 1, Sentenza n. 440 del 19/01/1981 (Rv. 410916 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - IVA - OBBLIGO DI RIMBORSO DA PARTE DEL SOCCOMBENTE NEI CONFRONTI DEL DIFENSORE DISTRATTARIO - INSUSSISTENZA - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE IN RIVALSA - INCIDENZA SUL CLIENTE VITTORIOSO - DETRAZIONE DELL'IMPOSTA O RICHIESTA DI RIMBORSO NEI CONFRONTI DEL SOCCOMBENTE - FACOLTA DELLA PARTE VITTORIOSA.*
Stato
decisa il 1981-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410916-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - IVA - OBBLIGO DI RIMBORSO DA PARTE DEL SOCCOMBENTE NEI CONFRONTI DEL DIFENSORE DISTRATTARIO - INSUSSISTENZA - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE IN RIVALSA - INCIDENZA SUL CLIENTE VITTORIOSO - DETRAZIONE DELL'IMPOSTA O RICHIESTA DI RIMBORSO NEI CONFRONTI DEL SOCCOMBENTE - FACOLTA DELLA PARTE VITTORIOSA.*

Il provvedimento di distrazione delle spese giudiziali fa sorgere un credito del difensore distrattario direttamente nei confronti della parte soccombente, ma quest'ultima non puo essere tenuta a rimborsare, oltre agli onorari non riscossi ed alle spese anticipate, anche l'importo dell'IVA, essendo rimasta estranea al rapporto di mandato che lega il difensore con procura al proprio cliente, committente della sua prestazione. Ne consegue che, secondo il meccanismo che regola l'imposta sul valore aggiunto, la parte vittoriosa deve rispondere di essa, in via di rivalsa, verso il proprio difensore, anche se non provvede direttamente al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese da lui anticipate, e puo poi portare, a sua volta, in detrazione l'imposta (se imprenditore o professionista) ovvero pretenderne il rimborso dalla parte soccombente, trattandosi di un pregiudizio derivato dal processo nel quale e risultata vincitrice. (Conf 3025/79, mass n 399368).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)