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Sez. 1, Sentenza n. 1181 del 30/05/1967 (Rv. 327639 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - INEFFICACIA PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE DEL GIUDICATO FORMATOSI NELLA CAUSA PREGIUDIZIALE SULLA CAUSA DIPENDENTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI IMPOSTA DI SUCCESSIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327639-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - INEFFICACIA PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE DEL GIUDICATO FORMATOSI NELLA CAUSA PREGIUDIZIALE SULLA CAUSA DIPENDENTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI IMPOSTA DI SUCCESSIONE.*

L'ipotesi della sospensione necessaria del processo, che non sia imposta da una disposizione di legge, ha per fondamento e limite l'indispensabilita logica dell'antecedente avente carattere pregiudiziale, tale che la definizione della controversia ad esso relativa si ponga come momento ineliminabile del processo logico di decisione della causa dipendente, nel senso che tale decisione prende contenuto anche da quanto affermato con la pronuncia sulla controversia pregiudiziale. Ne consegue che, se per espressa disposizione di legge, il giudicato costituitosi nel giudizio pregiudiziale non puo avere effetti neppure riflessi rispetto al giudizio dipendente, la relazione di dipendenza fra i giudizi viene meno. E poiche, ai sensi dell'art.6 del R.d. 30 dicembre 1923 n.3270 (modificato dall'art. 12 del R.d. 26 settembre 1935, n.1749), la sentenza di annullamento di un testamento, per poter servire come titolo per la restituzione dell'imposta di successione, deve essere pronunciata in contraddittorio anche della finanza, resta esclusa nei confronti dell' amministrazione finanziaria, l'efficacia riflessa del giudicato tra le parti, sicche non ricorre un ipotesi di sospensione necessaria del giudizio fra eredi ed amministrazione finanziaria relativamente alla pretesa tributaria fondata sul testamento, sino all'esito del giudizio di nullita del testamento instaurato fra i legittimi contraddittori senza la partecipazione della finanza. (sull'art. 295 cod.proc.civ. Cfr. 1217-64, 401-64, 910-63, 2494, sull'art. 6 R.d. n.3270 del 1923, Cfr. 834-65, 1890-53).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/09/1935 num. 1749 art. 12, Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)