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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8754 del 04/04/2017 (Rv. 644060 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Giudice territorialmente competente - Individuazione del luogo in caso di illeciti di natura omissiva - Pluralità di luoghi di commissione dell’infrazione - Criteri.
Stato
decisa il 2017-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644060-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

In materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981 è, nel caso di illeciti di natura omissiva, quello del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)