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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6651 del 15/03/2017 (Rv. 643381 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Infrazione al codice della strada - Omessa comunicazione dei dati del conducente, ex art. 126-bis cod. strada - Opposizione a sanzione amministrativa - Giudice competente - Individuazione - Criteri - Luogo dove ha sede l'organo accertatore, cui i dati andavano inoltrati - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643381-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

L'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa per infrazioni al codice della strada (così come quella avverso il verbale di contestazione dell'infrazione), quando l'illecito sia di tipo omissivo, va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che invece è mancata. Pertanto, ove sia irrogata la sanzione amministrativa per violazione, da parte del proprietario dell'autoveicolo, dell'obbligo di fornire i dati del conducente all'organo che abbia accertato la violazione dei limiti di velocità, ex art. 126-bis, comma 2, del cod. strada, competente a conoscere della relativa opposizione è il giudice di pace del luogo dove ha sede l'organo accertatore al quale quei dati andavano inviati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 126 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)