Sez. L - , Sentenza n. 24567 del 01/12/2016 (Rv. 641973 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Fatto illecito del dipendente - Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2049 c.c. - Azione di regresso per l'intera somma pagata - Ammissibilità - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE
In tema di responsabilità per illecito extracontrattuale, ove il datore di lavoro, proprietario del veicolo, sia corresponsabile solidalmente nei confronti di un terzo, ex artt. 2054, comma 3, e 2049 c.c., per un incidente stradale causato dal lavoratore subordinato, conducente del mezzo, il principio in forza del quale nell'obbligazione solidale da fatto illecito l'onere di ciascun obbligato nei rapporti interni è proporzionale alla rispettiva colpa - sancito dall'art. 2055, comma 2, c.c. - comporta che il proprietario del veicolo, datore di lavoro, può esperire, nello stesso ma anche in separato giudizio, azione di rivalsa contro il conducente dipendente, autore del fatto dannoso, per l'intera somma pagata al terzo danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2054 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)