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Sez. 2 - , Sentenza n. 1895 del 25/01/2017 (Rv. 642483 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE | Riforma sanitaria - Trasferimento al patrimonio del comune dei beni degli enti ospedalieri ex art. 66 della l. n. 833 del 1978 – Successione "ope legis" - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642483-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE

La riforma sanitaria attuata con la l. n. 833 del 1978, nell’attribuire alle USL le funzioni in materia di igiene e sanità precedentemente svolte da una serie di altre amministrazioni, ha disposto il trasferimento dei beni e delle attrezzature di tali ultimi soggetti al patrimonio del comune, con vincolo di destinazione alle USL medesime, secondo due diverse modalità operative, rispettivamente disciplinate dagli artt. 65 e 66 della l. cit.: mentre, nel primo caso, il trasferimento avviene mediante decreto interministeriale, da adottare d’intesa con la regione interessata, nel secondo, cui è riconducibile il trasferimento, al patrimonio del comune, dei beni già appartenenti ai disciolti enti ospedalieri, esso si verifica “ope legis”, essendo a ciò sufficiente il contenuto immediatamente traslativo della norma stessa.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 65, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)