Sez. 2, Sentenza n. 20534 del 18/06/2026 (Rv. 678986-01)
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE | Servizio sanitario nazionale - Enti ospedalieri disciolti - Trasferimento dei beni ai comuni - Vincolo di destinazione alle UU.SS.LL. - Ambito oggettivo - Inclusione dei beni produttivi di reddito mobili e immobili - Fondamento. IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE - In genere.
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE
In tema di riforma sanitaria, il vincolo di destinazione originariamente previsto dall'art. 66, comma 1, lett. b), della l. n. 833 del 1978 e dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 - ratione temporis applicabile - riguardava tutti i beni già appartenenti agli enti ospedalieri disciolti e trasferiti ope legis ai comuni, compresi i beni mobili e immobili destinati a fornire rendite patrimoniali, in quanto anch'essi funzionali al perseguimento delle finalità del Servizio sanitario nazionale.
Legge 23/12/1978 num. 833 art. 65, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)