Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 26 febbraio 1981, causa 34/80
Epigrafe
Nella causa 34/80,
Xavier Authié, laureato in scienze economiche, residente in Parigi, con l'avv. to Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv.to Ernest Arendt, 34, rue Philippe II,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. Raymond Baeyens, in qualità di agente, e con dimicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico, sig. Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/154 di non ammettere il sig. Authié agli esami e, in quanto occorra, del rigetto, da parte della Commissione, del reclamo presentato avverso detta decisione,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori: P. Pescatore, presidente di Sezione; A. Touffait e O. Due, giudici;
avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che sono all'origine della causa, le varie fasi del procedimento, le conclusioni e i mezzi ed argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti
paragrafo 1
II sig. Xavier Authié, cittadino francese, titolare di un diploma di laurea in scienze economiche, con «opzione econometrica» rilasciato dall'università di Orléans-Tours, ex allievo dell'Institut d'études politiques di Parigi, è inoltre in possesso di un diploma di «studi europei» del Collegio d'Europa di Bruges. Dal 16 settembre 1977 al 15 febbraio 1978, egli aveva effettuato un tirocinio presso la Commissione, direzione generale «affari economici e finanziari», direzione «questioni di bilancio e finanziarie», divisione «preparazione dei programmi di politica economica a medio termine».
paragrafo 2
Il 1oottobre 1977, il sig. Authié presentava la propria candidatura al concorso generale per esami COM/A/154 (GU n. C 213, pag. 9), organizzato dalla Commissione al fine di costituire una riserva di amministratori da inquadrare nei gradi 7 e 6 della categoria A, in diversi settori, tra cui quello delle relazioni esterne, scelto dall'interessato.
paragrafo 3
Dato che la commissione giudicatrice rifiutava di iscriverlo nell'elenco dei candidati ammessi alle prove, il sig. Authié presentava, avverso detta decisione, un reclamo, indi un ricorso avanti la Corte di giustizia.
paragrafo 4
Il ricorso, unito ad altri due aventi lo stesso oggetto, portava alla sentenza della Corte 30 novembre 1978 (cause riunite 4, 19 e 28/78, Salerno, Authié e Massangioli, Race. 1978, pag. 2403). Con detta sentenza la Corte annullava le decisioni negative circa l'ammissione dei ricorrenti alle prove del concorso, in base al fatto che i membri aggregati i quali avevano assistito la commissione giudicatrice nell'esame delle candidature avevano esercitato un'influenza eccessiva, nonché in ragione dell'insufficiente motivazione delle decisioni impugnate.
paragrafo 5
In seguito a detta sentenza, la commissione giudicatrice del concorso COM/A/154 si riuniva ancora una volta il 9 gennaio 1979 e procedeva ad un nuovo esame, alla luce dei requisiti d'ammissione stabiliti nel bando di concorso, degli elementi riportati nel fascicolo di candidatura del sig. Authié; la valutazione di detti requisiti veniva effettuata il 10 ottobre 1977, data limite per il deposito delle candidature. La sintesi di questi lavori veniva esposta nella relazione datata 11 gennaio 1979, della commissione giudicatrice. Questa perveniva alle seguenti constatazioni :
paragrafo 6
Dagli elementi contenuti nel fascicolo di candidatura risulta che gli studi universitari del sig. Authié non sono in rapporto col settore delle relazioni esterne, del concorso generale COM/A/154, in quanto provano conoscenze acquisite in materia sostanzialmente economica, con specializzazione in econometria.
paragrafo 7
La commissione decideva di non ammettere il sig. Authié alle prove scritte del concorso.
paragrafo 8
Detta decisione veniva comunicata all'interessato con lettera 15 gennaio 1979 da un funzionario della divisione «assunzioni, nomine, promozioni».
paragrafo 9
11 13 aprile 1979, tramite il proprio avvocato, l'interessato presentava alla Commissione, in forza dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, un reclamo inteso ad ottenere la revoca della decisione che gli era stata notificata il 15 gennaio ed al riesame del suo caso da parte della commissione giudicatrice.
paragrafo 10
Con lettera 23 ottobre 1979, il membro competente della Commissione comunicava al sig. Authié la reiezione del reclamo.
SENTENZA › In fatto › II — La fase scritta del procedimento
paragrafo 1
Il sig. Authié ha proposto, il 25 gennaio 1980, il presente ricorso.
paragrafo 2
La fase scritta si è svolta secondo il rito.
paragrafo 3
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › III — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 6
La Commissione conclude che la Corte voglia :
paragrafo 7
dichiarare, in via principale, il ricorso irricevibile e, in subordine, respingerlo;
porre a carico del ricorrente le spese da questi sostenute.
punto 1
In via principale
annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/154, in data 9 gennaio 1979, di non ammettere il ricorrente a detto concorso;
dichiarare e statuire che il concorso dovrà essere ricominciato per il ricorrente;
punto 2
annullare, in quanto occorra, il rigetto espresso del reclamo del ricorrente, contenuto nella lettera della Commissione in data 23 ottobre 1979;
punto 3
in subordine, statuire, in quanto occorra, sul nuovo mezzo invocato in via subordinata dal ricorrente nella replica e annullare gli atti messi in discussione da questo mezzo suppletivo;
punto 4
condannare la controparte a tutte le spese di causa.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento › A — Sulla ricevibilità del ricorso
paragrafo 1
La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile per intempestività: esso è stato presentato solo il 25 gennaio 1980, mentre la decisione impugnata era stata notificata all'interessato il 15 gennaio 1979.
paragrafo 2
Il reclamo, presentato dal ricorrente il 13 aprile 1979 non consente d'evitare la decadenza: esso non ha alcuna efficacia giuridica. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la presentazione all'autorità che ha il potere di nomina d'un reclamo amministrativo, a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, avverso la decisione di una commissione di concorso esula dall'ambito delle disposizioni statutarie, in quanto detta autorità non ha il potere di annullare o riformare la decisione della commissione di concorso, che agisce nell'ambito del proprio potere discrezionale.
paragrafo 3
Il ricorrente ha commesso un errore inescusabile relativamente alla inapplicabilità dell'art. 90, n. 2, dello Statuto; egli non poteva ignorare che il suo atto era privo di ogni significato giuridico.
paragrafo 4
Il ricorrente contesta l'eccezione d'irrice-vibilità sollevata dalla Commissione.
paragrafo 5
La Corte ha ammesso, in una costante giurisprudenza, che il dipendente ha il diritto di presentare direttamente ricorso avverso la decisione di una commissione giudicatrice di concorso, senza previo reclamo amministrativo; tuttavia, non ne consegue affatto che la scrupolosa osservanza dell'art. 90 dello Statuto debba comportare la intempestività del ricorso giurisdizionale.
paragrafo 6
Secondo la giurisprudenza della Corte, l'interessato può avvalersi dell'art. 90 dello Statuto per presentare un reclamo, anche se questo è superfluo; il suo errore, data la formulazione dei testi, è scusabile e non lo priva del suo diritto di agire in sede giurisdizionale.
paragrafo 7
D'altronde, si pone la questione del se i principi affermati dalla Corte debbano applicarsi a tutte le decisioni delle commissioni giudicatrici di concorso o se non sia opportuno fare una distinzione fra le decisioni aventi carattere amministrativo e quelle che riguardano i meriti dei candidati, tanto nelle prove scritte quanto in quelle orali; solo queste ultime rientrano nel potere discrezionale della commissione giudicatrice.
paragrafo 8
Il ricorso è ricevibile in tutti i punti, tenuto conto del sistema istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento › B — Nel merito
paragrafo 1
Il ricorrente critica la decisione impugnata perché essa sarebbe inadeguatamente motivata, basata su motivi erronei, viziata da sviamento di potere, non terrebbe conto del bando di concorso, violerebbe il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione e sarebbe stata adottata da una commissione avente composizione irregolare.
paragrafo 2
La Commissione ritiene infondati tutti i mezzi dedotti dal ricorrente.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento › B — Nel merito › 1. Quanto alla censura relativa all'insufficienza di motivazione
paragrafo 1
Il ricorrente osserva che la commissione giudicatrice si è limitata ad affermare che «gli studi universitari del sig. Authié non sono in rapporto col settore delle relazioni esterne, del concorso generale COM/A/154, in quanto provano conoscenze acquisite in materia sostanzialmente economica, con specializzazione in econometria», senza spiegare perché vi sarebbe incompatibilità fra l'opzione «relazioni esterne» e studi di natura economica.
paragrafo 2
D'altra parte, il testo della lettera 15 gennaio 1976 non consente di stabilire se l'asserita specializzazione in econometria sia stata un elemento determinante nella nuova decisione della commissione giudicatrice.
paragrafo 3
La formula usata da quest'ultima è ambigua, mentre la giurisprudenza della Corte richiede una motivazione adeguata.
paragrafo 4
Da nessun elemento del fascicolo, risulta che la commissione giudicatrice abbia seriamente ripreso in esame la situazione del ricorrente. Al contrario, detta commissione non ha fatto altro che avallare puramente e semplicemente l'ingiustificato pregiudizio del suo presidente per quanto riguarda una asserita incompatibilità fra gli studi di carattere economico e l'opzione «relazioni esterne».
paragrafo 5
La Commissione insiste sul fatto che la decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente al concorso è motivata dal fatto che il candidato, titolare di un diploma di laurea in scienze economiche, con «opzione econometrica», nonché di un diploma di «studi europei» a dominante economica, non ha provato di aver compiuto studi universitari in rapporto col settore delle relazioni esterne e non è quindi in possesso dei requisiti d'ammissione stabiliti nel bando di concorso.
paragrafo 6
Dal verbale firmato dai tre membri della commissione di concorso il 3 gennaio 1979 risulta che la stessa commissione, illuminata dalla giurisprudenza della Corte, ha proceduto ad un esame completo del fascicolo di candidatura del ricorrente. Essa ha ripreso in considerazione la decisione annullata ed ha motivato, in maniera precisa e senza ambiguità, la mancata ammissione del ricorrente alle prove scritte.
paragrafo 7
La critica del comportamento tenuto da uno dei membri della commissione giudicatrice non trova alcuna rispondenza nei fatti ed è difficilmente conciliabile col segreto dei lavori di un siffatto organo collegiale.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento › B — Nel merito › 2. Quanto alla censura d'errore della motivazione
paragrafo 1
Il ricorrente ritiene la motivazione della decisione non solo inadeguata, ma anche erronea sotto tutti gli aspetti.
paragrafo 2
Il bando di concorso non esclude alcun determinato tipo di studi rispetto a qualsivoglia opzione. La commissione giudicatrice ha, con ogni probabilità, taluni poteri per stabilire, sotto il controllo della Corte, se i titoli, i diplomi e l'esperienza professionale dei candidati siano in rapporto con le varie opzioni; ma essa dovrebbe valersene tenendo conto dei vari sistemi d'insegnamento esistenti negli Stati membri e della finalità del bando di concorso.
paragrafo 3
Orbene, gli studi in scienze economiche comportano, nelle università francesi, corsi fondamentali comuni che riguardano le relazioni esterne; questo insegnamento, integrato da quello seguito presso l'Institut d'études politiques, offre molti punti di contatto coi problemi delle relazioni esterne.
paragrafo 4
D'altronde, non esiste, presso le università francesi, alcuna opzione finale «relazioni esterne».
paragrafo 5
E del pari opportuno tener conto del fatto che la direzione generale I «relazioni esterne» della Commissione, comprende un certo numero di uffici che si occupano di questioni economiche, finanziarie o commerciali; inoltre, la direzione generale II «affari economici e finanziari» comprende uffici che si occupano di relazioni esterne e la direzione generale VIII «sviluppo» comprende per definizione vari uffici incaricati di relazioni economiche internazionali.
paragrafo 6
La Commissione sostiene che la constatazione del fatto che il ciclo di studi seguito dal ricorrente comprende tre corsi che non sono del tutto estranei alle «relazioni esterne» non apporta alcun cambiamento al fatto che i suoi studi universitari, se ed in quanto completati e sanciti da un diploma, si collocano manifestamente su un piano economico e, d'altra parte, con una specializzazione in econometria, settore difficilmente identificabile con quello delle relazioni esterne.
paragrafo 7
Non meno privo di pertinenza è l'argomento basato sull'organigramma della commissione. Il concorso è stato organizzato per la costituzione d'una riserva d'amministratori e i posti da assegnare non erano stati precisati in funzione delle esigenze specifiche di determinate direzioni generali o di altri uffici della Commissione. Il fatto che le direzioni generali che hanno le relazioni esterne come principale settore d'attività si occupino pure di determinati aspetti economici o finanziari inerenti alle questioni di relazioni esterne non appare come elemento costitutivo di errore nella valutazione obiettiva fatta dalla commissione giudicatrice del concorso e basata su documenti contenuti nel fascicolo fornito dallo stesso candidato.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento › B — Nel merito › 3. Quanto alla censura di sviamento di potere
paragrafo 1
Secondo il ricorrente, la sua mancata ammissione al concorso si spiega con la deliberata volontà del presidente della commissione giudicatrice di escludere dallo stesso, nei limiti del possibile, gli economisti, allo scopo di stabilire una specie di compensazione generale tenendo conto di una serie di concorsi successivi. Questo procedimento è in contraddizione col bando di concorso: esso tende a favorire i candidati che hanno fatto un determinato tipo di studi. Ci si trova, di conseguenza, in presenza di un vero e proprio sviamento di potere.
paragrafo 2
La Commissione sostiene che questa censura non è pertinente al presente contenzioso e che nessun elemento di prova è stato fornito a sostengno dell'assunto secondo cui, escludendo i candidati che hanno seguito studi di scienze economiche, il presidente della commissione avrebbe inteso attuare un piano personale e consistente nello stabilire una regola generale immaginaria «praeter legem».
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento › B — Nel merito › 4. Quanto alla censura di inosservanza del bando di concorso
paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che non si è tenuto conto del bando di concorso sotto un duplice aspetto: in primo luogo, la commissione giudicatrice ha considerato gli studi di econometria come una preparazione di base, mentre trattasi di una fase finale e la preparazione di base è molto più generale; in secondo luogo, la stessa commissione ha preso in considerazione l'esperienza, mentre il ricorrente ha visto respingere la sua candidatura in base alla sola valutazione della natura dei suoi studi.
paragrafo 2
Il ricorrente non ne è stato d'altronde informato, il che costituisce pure una violazione del diritto alla difesa.
paragrafo 3
La Commissione sostiene che questa censura si confonde con le prime due e non è, in ogni caso, fondata in fatto.
paragrafo 4
La commissione giudicatrice non ha considerato la specializzazione in econometria come una preparazione di base, né ha preso in considerazione l'esperienza professionale per rifiutare l'ammissione del ricorrente alle prove scritte.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento › B — Nel merito › 5. Quanto alla censura di violazione del principio di uguaglianza e del divieto di discriminazione
paragrafo 1
Il ricorrente deduce, avverso la decisione impugnata, che sono stati ammessi al concorso taluni candidati i quali hanno seguito studi in rapporto con le scienze economiche (studi di «Kaufmann» o di «Volkswirt»), ma meno approfonditi rispetto ai suoi propri studi universitari di scienze economiche. Il ricorrente si vede quindi svantaggiato per aver spinto i propri studi oltre quelli degli altri candidati.
paragrafo 2
La violazione del principio della parità tra dipendenti si confonde in pratica con l'inosservanza del bando di concorso, in quanto questo contemplava la presa in considerazione dei vari sistemi d'insegnamento' esistenti negli Stati membri.
paragrafo 3
La commissione giudicatrice avrebbe dovuto tener conto di queste particolarità, ma anche procedere a raffronti logici, in maniera da evitare errori. Gli studi seguiti dal ricorrente sono più elevati di quelli svolti dai candidati tedeschi ammessi al concorso; la sua specializzazione in econometria viene ad aggiungersi a studi complessivi il cui livello supera già quello di altri candidati.
paragrafo 4
Non si può accogliere l'argomento della Commissione secondo cui la discriminazione dedotta dal ricorrente non può aver leso i suoi interessi, giacché pure la commissione giudicatrice, nel caso dei candidati cui egli fa riferimento, ha semplicemente commesso un errore; è del pari a torto che viene invocata una giurisprudenza secondo la quale l'annullamento d'una decisione della commissione giudicatrice non s'impone quando non può essere di alcun aiuto per il ricorrente, per il fatto che la decisione può comunque esser mantenuta in vigore.
paragrafo 5
Il vero problema consiste nell'esame del comportamento della commissione giudicatrice. Orbene, in proposito, si deve constatare che la decisione del presidente della stessa commissione di escludere per l'opzione «relazioni esterne» i candidati con titoli di studio in materia economica non ha costituito oggetto di alcuna direttiva generale ed è stata applicata con totale incoerenza, e precisamente in modo molto più rigoroso per i candidati di lingua francese che per i candidati di lingua tedesca. Quindi, le irregolarità dedotte dal ricorrente sono molteplici: la mancanza di direttive generali è all'origine delle incoerenze nelle decisioni della commissione giudicatrice; conseguentemente, le decisioni adottate sono arbitrarie.
paragrafo 6
Secondo la Commissione, un semplice raffronto fra i diplomi che sanciscono il compimento di studi universitari, senza tener conto delle diverse modalità dell'insegnamento universitario nei vari Stati membri e degli altri titoli che figurano nei fascicoli dei candidati, non fornisce alcun fondamento al mezzo relativo ad una asserita discriminazione.
paragrafo 7
D'altronde, la Corte ha ritenuto che il segreto dei lavori della commissione giudicatrice di concorso, imposto dall'art. 6 dell'allegato III dello Statuto, osta alla rivelazione di tutti gli elementi attinenti alle valutazioni di carattere personale o comparativo relative ai candidati.
paragrafo 8
Infine, anche ammettendo che un qualsivoglia errore di valutazione sia stato commesso durante i lavori della commissione giudicatrice relativi all'ammissione dei candidati, un candidato deluso non può far valere alcun interesse legittimo, se questo errore di valutazione, limitato a pochi casi e non avente alcuna incidenza sulle operazioni di concorso, non gli ha causato alcun danno.
paragrafo 9
Trattandosi del «comportamento della commissione giudicatrice» nei suoi lavori, va osservato che, nella riunione del 9 gennaio 1979, detta commissione ha deliberato senza membri aggregati, per i quali sarebbero stati necessari criteri o direttive, ed ha proceduto ad un riesame completo dei tre fascicoli di candidatura che hanno dato luogo alla sentenza d'annullamento 30 novembre 1978, e ciò alla luce del bando di concorso stabilito dalla Commissione.
SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nella fase scritta del procedimento › B — Nel merito › 6. Quanto alla censura di irregolare composizione della commissione giudicatrice
paragrafo 1
Il ricorrente, nella replica, sostiene che la decisione di cui è causa è inoltre irregolare in quanto la stessa persona ha di nuovo presieduto la commissione, il che è incompatibile col principio «nemo judex in re sua».
paragrafo 2
La Commissione è convinta del fatto che la censura relativa alla composizione della commissione giudicatrice non può essere accolta.
paragrafo 3
Tale censura è irricevibile, a norma dell' art. 42 del regolamento di procedura, e comunque infondata. La presenza del presidente della commissione giudicatrice di concorso non può costituire un'irregolarità.
SENTENZA › In fatto › V — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza dell'I 1 dicembre 1980, il ricorrente, con l'avv. to Slusny, e la Commissione, rappresentata dal sig. Baeyens, hanno svolto le loro difese orali.
paragrafo 2
Quanto alla censura relativa alla composizione della commissione giudicatrice, il ricorrente ha sostenuto che è incompatibile con un principio generale del diritto il fatto che la medesima commissione, in una composizione identica, abbia potuto statuire, una seconda volta, sullo stesso fascicolo, senza che fosse intervenuto alcun elemento nuovo. La Commissione, da parte sua, ha sostenuto che l'esame della candidatura del ricorrente spettava necessariamente alla stessa commissione giudicatrice, meglio illuminata, e che una modifica della composizione della stessa commissione sarebbe stata tale da rendere dubbia la regolarità del procedimento.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 5 febbraio 1981.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 25 gennaio 1980, il sig. Authié ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/154 (GU n. C 213, pag. 9) con cui veniva rifiutata la sua ammissione alle prove.
punto 2
Va ricordato che l'interessato aveva, già nel 1977, partecipato a detto concorso, indetto per la costituzione di una riserva di amministratori da inquadrare nei gradi 7 e 6 della categoria A. Non essendo stato, allora, iscritto nell'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, egli presentava un ricorso, in seguito al quale otteneva, con sentenza della Seconda Sezione 30 novembre 1978 (Salerno, Authié, Massangioli, cause riunite 4, 19 e 28/78, Race. 1978, pag. 2403), l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice per due motivi: mancanza d'un adeguato controllo da parte di tale commissione sui lavori di «membri aggregati», chiamati a collaborare con la commissione stessa a causa del gran numero di candidati, e inadeguata motivazione della decisione impugnata.
punto 3
A seguito della sentenza della Corte, la commissione giudicatrice, previo riesame del fascicolo del ricorrente, nella riunione del 9 gennaio 1979 confermava la sua prima decisione. Questa nuova decisione veniva notificata al ricorrente, con lettera 15 gennaio 1979, in questi termini:
«Nella sentenza 30 novembre 1978 nelle cause riunite 4, 19 e 28/78, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato la decisione che le era stata notificata con lettera 5 dicembre 1977 in merito alla Sua non ammissione alle prove scritte del concorso COM/A/154.
Le comunico che la commissione giudicatrice del concorso si è riunita il 9 gennaio 1979 ed ha adottato per quanto la riguarda la decisione che segue:
Il sig. Authié X. ha scelto il settore “relazioni esterne”. Egli ha dichiarato:
di essere in possesso d'un diploma di laurea in scienze economiche conseguito il 29 giugno 1973 presso l'università d'Orléans e d'un diploma di “Studi europei” — a dominante economica — col grado B, rilasciato il 27 maggio 1977 dal Collegio d'Europa;
di aver seguito il secondo anno di corso presso l'Institut d'études politiques di Parigi (1974/1975).
L'interessato è stato d'altra parte ammesso, a partire dal 16 settembre 1977, ad effettuare un tirocinio presso la Commissione.
Dagli elementi contenuti nel fascicolo di candidatura risulta che gli studi universitari seguiti dal sig. Authié non sono in rapporto col settore delle relazioni esterne, di cui al concorso generale COM/A/154, in quanto provano conoscenze acquisite in materia sostanzialmente economica, con specializzazione in econometria».
punto 4
Il 13 aprile 1979, il ricorrente presentava alla Commissione, a firma del proprio avvocato, un reclamo in forza dell'art. 90 dello Statuto. Con lettera 23 ottobre 1979, il membro competente della Commissione confermava al ricorrente la motivazione del rifiuto, sottolineando in conclusione che: «la Commissione non ha ovviamente il potere d'annullare o riformare la decisione di una commissione di concorso».
punto 5
Il ricorso è diretto avverso detta comunicazione della Commissione e nel contempo contro la decisione della commissione di concorso.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità
punto 6
La Commissione ha messo in dubbio la ricevibilità del ricorso in quanto questo non sarebbe stato proposto, nei termini, avverso la decisione della commissione di concorso — che sarebbe, nella fattispecie, il solo atto recante pregiudizio —, bensì avverso una comunicazione della Commissione, esplicativa d'una decisione che, data l'indipendenza della commissione concorso, la Commissione non ha il potere di modificare. L'agente della Commissione ha lasciato cionondimeno intendere che la stessa Commissione non insiste su questo mezzo d'irricevibilità.
punto 7
La tesi della Commissione è giustificata in linea di principio, nel senso che il servirsi del procedimento di reclamo di cui all'art. 90 dello Statuto è inefficace in caso di decisione da parte di un organo quale una commissione giudicatrice di concorso, che statuisce in piena indipendenza e le cui decisioni non possono esser modificate dall'autorità che ha il potere di nomina. Tuttavia, finché la definitività di siffatte decisioni e l'inutilità, nei loro confronti, d'un reclamo in forza dell'art. 90 dello Statuto non sono formalmente riconosciute con una disposizione normativa o mediante un espresso avvertimento contenuto nelle stesse decisioni, appare iniquo privare del diritto ad agire in sede giurisdizionale l'interessato che abbia proposto reclamo prima della scadenza del termine per l'impugnazione della decisione propriamente detta.
punto 8
Non si deve quindi tener conto del dubbio manifestato dalla Commissione.
SENTENZA › In diritto › Nel merito
punto 9
Nel merito, il ricorrente fa valere sette mezzi relativi, per la maggior parte, alla circostanza ch'egli è stato escluso, in quanto in possesso di un diploma di laurea in scienze economiche, dalle operazioni di selezione di un concorso indetto, fra l'altro, per il settore delle «relazioni esterne» (2o, 3o, 4o e 6o mezzo). Inoltre, egli deduce mezzi relativi all'insufficienza di motivazione (1o mezzo), alla violazione del principio della parità di trattamento dei candidati (5o mezzo), infine alla irregolare composizione della commissione giudicatrice (mezzo nuovo dedotto nella replica).
SENTENZA › In diritto › Quanto alla valutazione del diploma di laurea del ricorrente
punto 10
A termini del bando di concorso, sub II, B 2, primo trattino, i candidati dovevano essere in possesso di un «diploma di laurea o titolo di studio equipollente in relazione ad uno dei settori indicati al punto I del presente bando (la commissione esaminatrice terrà conto delle varie strutture d'insegnamento esistenti negli Stati membri)». Dato che il ricorrente aveva optato per l'orientamento «relazioni esterne», il diploma presentato doveva quindi esser valutato rispetto a questo settore.
punto 11
E pacifico che, fra i vari titoli indicati dal ricorrente nel suo atto di candidatura, l'unico rilevante rispetto al requisito menzionato nel bando di concorso, è il diploma rilasciato il 12 maggio 1976 dalla Facoltà di diritto e di scienze economiche di Orléans, con cui si attestava che il sig. Authié
«è stato ammesso, il 29 giugno 1973, avanti la suddetta facoltà all'esame del 4o anno del corso di laurea in scienze economiche, “opzione econometrica”, con la menzione sufficiente, che gli conferisce la laurea in scienze economiche»,
mentre il diploma del Collegio d'Europa veniva considerato equivalente ad una «esperienza professionale» ai sensi del bando di concorso, e l'anno di corso presso l'Institut d'études politiques di Parigi non veniva preso in considerazione, in quanto non sancito da alcun diploma.
punto 12
Il ricorrente assume, in sostanza, che la commissione giudicatrice ha ecceduto i limiti dei suoi poteri quali risultano dai dati del bando di concorso, escludendo a priori i laureati in scienze economiche; ch'essa ha, inoltre, erroneamente valutato il significato del suo diploma di laurea, non tenendo conto della struttura d'insegnamento esistente in Francia. Il ricorrente sostiene poi che la commissione giudicatrice del concorso ha agito per partito preso contro gli economisti; egli ricorda in proposito talune dichiarazioni del presidente di detta commissione, sentito come testimone nel primo procedimento avanti la Corte, secondo cui la commissione aveva ritenuto che i candidati in possesso di una preparazione in scienze economiche potevano utilmente partecipare ai concorsi indetti periodicamente dalla Commissione per l'assunzione di economisti, ma che questa preparazione non corrispondeva alle esigenze delle «relazioni esterne».
punto 13
Contrariamente a queste allegazioni, non risulta che, escludendo il ricorrente dal concorso, la commissione giudicatrice abbia superato i limiti del proprio potere o abbia commesso un errore nella valutazione dei titoli e delle capacità individuali dell'interessato.
punto 14
Si deve infatti ammettere che, nell'ambito del bando di concorso, spettava alla commissione giudicatrice stabilire, sotto forma di categorie generali, i criteri per l'ammissibilità dei candidati, determinando i vari tipi di diplomi atti ad essere presi in considerazione per le varie opzioni previste. Nella determinazione di detti criteri, era necessario e nel contempo legittimo che la commissione di concorso tenesse conto della politica di assunzione della Commissione, quale si esprime nelle specializzazioni dei vari concorsi da essa banditi. Il fatto che la Commissione indice periodicamente concorsi riservati ai candidati con preparazione economica era quindi un motivo legittimo per concentrare i criteri di selezione su altri tipi di preparazione o di diplomi. Non si può perciò far carico alla commissione giudicatrice d'aver superato i limiti del suo potere discrezionale, escludendo, in un concorso indetto per le «relazioni esterne» un candidato in possesso di un diploma attestante una specializzazione di carattere economico.
punto 15
Quanto alla valutazione delle capacità individuali del candidato, questi assume, in primo luogo, che la commissione di concorso si è lasciata indurre in errore dall'opzione econometrica che figura nel suo diploma, e che è in realtà una specializzazione aggiuntasi ad una laurea in scienze economiche; in secondo luogo, che la commissione di concorso non ha tenuto conto del fatto che il suo curriculum di preparazione in scienze economiche comprendeva un certo numero di materie attinenti alle «relazioni esterne».
punto 16
Muovendo queste censure, il ricorrente formula, nei confronti della commissione di concorso, esigenze che vanno al di là della portata del controllo sull'ammissibilità dei candidati, costituente la prima fase del procedimento di concorso. In questa fase, era sufficiente che la commissione di concorso accertasse se i candidati fossero, prima facie e in generale, in possesso dei requisiti stabiliti nel bando. Non si può quindi far carico alla commissione giudicatrice d'aver escluso dal concorso il titolare di un titolo di studio palesemente relativo, come risulta dal suo stesso testo, a studi che in prevalenza non presentano alcunaparticolare connessione con le «relazioni esterne».
punto 17
Da quanto precede risulta che non si può addebitare alla commissione di concorso alcun travalicamento dei limiti del suo potere discrezionale o qualsivoglia errore nella valutazione del diploma presentato dal ricorrente.
SENTENZA › In diritto › Quanto al mezzo relativo al difetto di motivazione
punto 18
Dopo aver ricordato il fatto che la prima decisione della commissione di concorso è stata annullata per insufficienza di motivazione, il ricorrente muove la stessa censura nei confronti della seconda decisione, notificatagli con lettera 15 gennaio 1979.
punto 19
Da quanto precede risulta che la decisione della commissione giudicatrice non può esser, in sé stessa, criticata per aver escluso l'interessato dal concorso in ragione delle caratteristiche del suo diploma universitario. Nella lettera 15 gennaio 1979, la commissione ha reso noto il motivo essenziale della sua decisione, consistente nel fatto che gli studi universitari dell'interessato, comprovanti conoscenze acquisite in materia sostanzialmente economica, con specializzazione in econometria, non presentano una adeguata connessione col settore delle «relazioni esterne». Trattandosi del motivo determinante, tenuto conto dei criteri legittimamente fissati dalla commissione giudicatrice, non si può criticare la decisione per insufficienza di motivazione.
punto 20
Questo mezzo va quindi disatteso.
SENTENZA › In diritto › Quanto al mezzo relativo alla violazione del principio della parità dei candidati
punto 21
In proposito, il ricorrente assume che, mentre escludeva la sua candidatura, la commissione giudicatrice ha ammesso al concorso molti altri candidati con titoli di studio attinenti alle scienze economiche. Egli produce in particolare la fotocopia del diploma d'una candidata tedesca, in possesso del titolo di «Diplom-Volkswirt», che è stata ammessa allo stesso concorso.
punto 22
La Commissione ammette in proposito che può esservi stata qualche incongruenza nell'applicazione dei criteri di selezione. Quanto ai candidati nominativamente indicati dal ricorrente, se ed in quanto ammessi a concorrere, essi sono stati in seguito eliminati senza eccezione al momento delle prove scritte. Nessuno di essi è stato ammesso alla fase finale del concorso, di guisa che il ricorrente non può riferirsi a questi casi per provare una violazione della parità di trattamento dei candidati.
punto 23
La Corte ritiene che i fatti allegati dal ricorrente, tranne uno o due casi che possono ammettersi con qualche verosimiglianza, su un totale di più di 4000 candidati, non siano abbastanza probanti per corroborare la censura di discriminazione. Anche nell'ipotesi che i fatti menzionati siano provati, trattasi di singoli errori di valutazione rispetto a criteri di selezione stabiliti dalla commissione giudicatrice del concorso; il ricorrente non può far valere a suo vantaggio l'estensione di errori del genere.
punto 24
Questo mezzo va quindi disatteso.
SENTENZA › In diritto › Quanto al mezzo relativo alla irregolare composizione della commissione giudicatrice
punto 25
II ricorrente assume infine che, in seguito all'annullamento, da parte della Corte, della prima decisione negativa adottata nei suoi confronti, la nuova decisione avrebbe dovuto essere adottata da una commissione di concorso diversamente composta, in quanto la commissione che aveva adottato la prima era prevenuta nei suoi confronti. Invocando l'adagio «memo judex in re sua», egli contesta, in particolare, al presidente della commissione giudicatrice il diritto di partecipare alla nuova decisione. Pur asserendo di non mettere in dubbio la «probità intellettuale», del presidente della commissione, il ricorrente gli fa carico di aver voluto seguire la sua «idea fissa», cioè di escludere gli economisti dal concorso di cui trattasi.
punto 26
Le critiche del ricorrente non tengono conto, relativamente a questo punto, non solo del carattere delle commissioni giudicatrici di concorso, le quali sono organi collegiali, che funzionano in completa indipendenza, ma neppure del sistema delle impugnazioni istituito dal Trattato. L'art. 176 del Trattato CEE dispone infatti che, in caso di annullamento di un atto di una istituzione, spetta all'organo di cui trattasi adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. Nella fattispecie, in seguito alla sentenza 30 novembre 1978, la questione doveva quindi essere rinviata alla commissione giudicatrice la cui decisione era stata annullata.
punto 27
È opportuno inoltre sottolineare che la prima decisione della commissione giudicatrice era stata annullata esclusivamente a causa di un vizio di procedura e per insufficienza di motivazione. La commissione giudicatrice restava, quindi, interamente libera nella sua valutazione quanto alla possibilità di ammettere il ricorrente alle prove scritte. Orbene, da quanto precede risulta che alla commissione di concorso non si può muovere alcun addebito per quanto riguarda il merito della sua decisione o la motivazione di questa. Risulta, perciò, che l'obiettività della decisione adottata non può essere messa in dubbio.
punto 28
Anche questo mezzo va quindi disatteso.
punto 29
Da tutto quanto precede risulta che il ricorso va respinto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 30
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 31
Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1o Il ricorso è respinto.
2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.
Firme
Pescatore
Touffait
Due
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 26 febbraio 1981.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Seconda Sezione
P. Pescatore