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Sez. 3, Sentenza n. 27852 del 12/12/2013 (Rv. 629768 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE | Espropriazione immobiliare - Riproposizione dell'istanza di conversione - Condizioni e limiti - Terzo acquirente del bene - Medesima posizione giuridica del debitore esecutato - Improcedibilità dell'istanza di conversione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629768-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE

In tema di conversione del pignoramento, l'ultimo comma dell'art. 495 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che l'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità, va interpretato nel senso di escludere che la stessa possa essere avanzata più di una volta nello stesso processo esecutivo dal medesimo debitore esecutato o dai successori nella stessa posizione giuridica di quest'ultimo. Pertanto, tutti coloro la cui posizione giuridica sia riconducibile a quella del debitore esecutato, sono accomunati nella previsione di inammissibilità dell'ultimo comma dell'art. 495 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)