Sez. 3, Sentenza n. 8017 del 02/04/2009 (Rv. 607314 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE | Aggiudicazione provvisoria dell'immobile - Entrata in vigore del nuovo art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. qualificata come norma di interpretazione autentica - Effetti - Improcedibilità dell'istanza di conversione proposta successivamente all'assegnazione od aggiudicazione provvisoria - Applicabilità del nuovo regime giuridico alla disciplina di cui al previgente testo dell'art. 495 cod. proc. civ. - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE
Nell'espropriazione forzata immobiliare, in forza del disposto dell'ultima parte dell'art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 2, comma 4-novies, del d.l. 14 marzo 2005, conv., con modif., nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e caratterizzantesi come norma di interpretazione autentica, applicabile in quanto tale anche retroattivamente nei processi in corso alla data del 15 maggio 2005), l'istanza di conversione del pignoramento diviene improcedibile successivamente all'assegnazione o all'aggiudicazione anche provvisoria, rimanendo il bene definitivamente acquisito all'assegnatario o all'aggiudicatario che provveda al pagamento del conguaglio o del saldo del prezzo, dovendosi applicate tale principio anche quando la suddetta istanza sia stata presentata nel vigore del previgente testo dell'art. 495 cod. proc. civ., in base al quale l'esercizio della facoltà di conversione era consentito "in qualsiasi momento anteriore alla vendita".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 584, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)