diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2537 del 17/09/1963 (Rv. 263924 - 01)

MANDATO - MANDATARIO - SOSTITUTO - RESPONSABILITA DEL MANDATARIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1963-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263924-01

MANDATO - MANDATARIO - SOSTITUTO - RESPONSABILITA DEL MANDATARIO - LIMITI.*

A norma dell'art 1717 cod civ, se la sostituzione del mandatario, nell'esecuzione del mandato sia stata autorizzata dal mandante, indicando la persona del sostituto, non si ha responsabilita del mandatario, salvo che la sostituzione non sia necessarià viceversa se la sostituzione sia stata autorizzata, ma senza indicare la persona del sostituto, la responsabilita del mandatario sorge soltanto per una sua eventuale colpa, lieve o grave, nella scelta della persona a lui sostituita nella esecuzione del mandato. In difetto di autorizzazione, invece, il mandatario risponde in ogni caso dell'operato del sostituto e ne risponde altresi qualora la sostituzione, data la natura dello incarico, non sia necessaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1717

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)