diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3762 del 22/10/1976 (Rv. 382463 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - SOSTITUTI DEL MANDATARIO - SOSTITUZIONE AUTORIZZATA O NON AUTORIZZATA DAL MANDANTE - RESPONSABILITA DEL MANDATARIO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1976-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382463-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - SOSTITUTI DEL MANDATARIO - SOSTITUZIONE AUTORIZZATA O NON AUTORIZZATA DAL MANDANTE - RESPONSABILITA DEL MANDATARIO - DIFFERENZE.*

Ai sensi dell'art 1717 cod civ, se la sostituzione del mandatario nell'esecuzione del contratto sia stata autorizzata dal mandante, indicando la persona del sostituto, non si ha responsabilita del mandatario; viceversa, se la sostituzione sia stata autorizzata, ma senza indicazione della persona del sostituto, la responsabilita del mandatario sorge soltanto per una sua eventuale colpa, lieve o grave, nella scelta della persona a lui sostituita nell'esecuzione del mandato. In difetto di autorizzazione, invece, il mandatario risponde, in ogni caso, dell'operato del sostituto. (Conf 2537/63, mass n 263924).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1717

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)