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Sez. 1, Sentenza n. 20496 del 08/04/2015 Cc. (dep. 18/05/2015) Rv. 263609 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Condizioni ostative - Recidiva - Possibilità per il giudice dell'esecuzione di sindacare l'esistenza della recidiva accertata dal giudice della cognizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263609-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell'esecuzione, ai fini della verifica delle condizioni ostative previste dall'art. 172, comma settimo, cod. pen., di sindacare l'esistenza della recidiva in presenza di un accertamento positivo compiuto in sede di cognizione, a nulla rilevando in senso contrario la non obbligatorietà della relativa contestazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'estinzione della pena per essere stata la recidiva riconosciuta in giudizi di cognizione diversi da quello al cui esito era stata inflitta la sanzione oggetto di contestazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 172 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)