Sez. 1, Sentenza n. 30707 del 16/04/2002 Cc. (dep. 13/09/2002) Rv. 222238 - 01
RECIDIVA - IN GENERE | Nozione - Condizione soggettiva desumibile dal certificato penale - Esclusione - Conseguenze in tema di prescrizione della pena.
RECIDIVA - IN GENERE
La recidiva non è un mero "status" soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede. Ne consegue che, in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell'esecuzione, ai fini dell'applicazione dell'art. 172, settimo comma, cod. pen., desumere la recidiva dall'esame dei precedenti penali, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione, a nulla rilevando la non obbligatorietà della relativa contestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 172, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)