Sez. 2, Sentenza n. 339 del 24/01/1977 (Rv. 383883 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - RICOSTRUZIONE NEI CENTRI ABITATI - INTERVALLO DI ISOLAMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - POTERI DEL GENIO CIVILE - LIMITI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - RICOSTRUZIONE NEI CENTRI ABITATI - INTERVALLO DI ISOLAMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - POTERI DEL GENIO CIVILE - LIMITI.*
In materia di ricostruzione nei centri abitati delle zone sismiche, l'art 33 RDL 22 novembre 1937 n 2105 non impone l'Obbligo assoluto dell'intervallo d'isolamento di cui al precedente art 12, ma demanda al genio civile la Determinazione del detto intervallo. Detto ufficio, tuttavia, deve armonizzare la propria Determinazione, per quanto possibile, con la disciplina generale, e percio non puo consentire la formazione di intercapedini - quale che sia la loro funzione - inferiori a quelle consentite dal codice civile per le zone non sismiche. (V 300/74, mass n 367951; (V 974/61).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 22/11/1937 num. 2105 art. 12, Regio Decr. Legge 22/11/1937 num. 2105 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)