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Sez. 2, Sentenza n. 300 del 02/02/1974 (Rv. 367951 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - COSTRUZIONI NEI NUOVI CENTRI E COSTRUZIONI O RICOSTRUZIONI NEI VECCHI CENTRI ABITATI - DIFFERENZA DI DISCIPLINA - DISTANZE - INTERVALLO DI ISOLAMENTO DI QUATTRO METRI - OBBLIGATORIETA PER COSTRUZIONI NEI VECCHI CENTRI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367951-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - COSTRUZIONI NEI NUOVI CENTRI E COSTRUZIONI O RICOSTRUZIONI NEI VECCHI CENTRI ABITATI - DIFFERENZA DI DISCIPLINA - DISTANZE - INTERVALLO DI ISOLAMENTO DI QUATTRO METRI - OBBLIGATORIETA PER COSTRUZIONI NEI VECCHI CENTRI - ESCLUSIONE.*

Il RDL 22 novembre 1937 n 2105 distingue nettamente tra regole da seguirsi per le costruzioni nei nuovi centri (artt 7, 31) e regole da seguirsi per le costruzioni e le ricostruzioni nei vecchi centri abitati (artt 32, 34). Per le costruzioni e le ricostruzioni nei vecchi centri abitati non esiste l'Obbligo assoluto dell'intervallo di isolamento di metri quattro, previsto dall'art 12, spettando al genio civile stabilire in concreto l'intervallo da rispettare. (V 4012'68, mass n 337605).*

Riferimenti normativi: Legge 22/11/1937 num. 2105 art. 7, Legge 22/11/1937 num. 2105 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)