Sez. 1, Sentenza n. 16441 del 28/04/2025 Cc. (dep. 30/04/2025) Rv. 287889-01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Provvedimenti di convalida e proroga - Impugnazione - Motivi di ricorso - Violazione di norme del codice di procedura civile - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, i provvedimenti di convalida o proroga non possono essere impugnati per motivi afferenti a violazioni di norme del codice di procedura civile, in quanto il novellato art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, pur riferendosi al solo giudizio di legittimità, richiama espressamente il solo art. 606, comma 1, lett. a), b), e c), cod. proc. pen., dispiegando una chiara influenza retrospettiva sulle norme processuali applicabili al rito nel precedente grado di giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in applicazione del principio generale del "favor impugnationis", le doglianze civilistiche possono essere comunque prese in considerazione laddove compatibili con i parametri di cui all'art. 606 cod. proc. pen.).
Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 3 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)