Sez. 4, Sentenza n. 40243 del 02/12/2025 Ud. (dep. 15/12/2025) Rv. 288948-03
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO | Ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'atto di gravame - Applicabilità della regola sancita dall'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO
In tema di impugnazioni, la regola sancita dall'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. non è applicabile al ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'atto di gravame perché non conforme alle prescrizioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen., trattandosi di decisione "in rito", non assimilabile a una sentenza di proscioglimento.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608 com. 1, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)