Sez. U, Sentenza n. 5470 del 09/11/1985 (Rv. 442682 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - AUTORIZZAZIONE - DECADENZA - PROVVEDIMENTO RELATIVO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - AUTORIZZAZIONE - DECADENZA - PROVVEDIMENTO RELATIVO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Il provvedimento di decadenza dall'autorizzazione a gestire in qualità di titolare una farmacia, che venga adottato dal Presidente della giunta regionale, a norma dell'art. 13 primo comma della legge 2 aprile 1968 n. 475, per la ricorrenza di una situazione d'incompatibilità (nella specie, insegnamento di ruolo), configura, pur in Mancanza di discrezionalità in ordine all'accertamento dei presupposti giustificativi della suddetta decadenza, espressione di poteri pubblicistici, spettanti all'amministrazione nell'ambito di un'attività che è privatistica (e quindi non oggetto di concessione amministrativa), ma soggetta ad autorizzazioni e controlli della amministrazione medesima a tutela di interessi generali. Ne consegue che la controversia promossa dal titolare di farmacia, per denunciare l'illegittimità di quel provvedimento di decadenza, ricollegandosi ad una posizione soggettiva di mero interesse legittimo, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 475 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)