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Sez. 2, Sentenza n. 20 del 05/01/1968 (Rv. 330805 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - APPOSIZIONE DI INSEGNA LUMINOSA SUL MURO PERIMETRALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330805-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - APPOSIZIONE DI INSEGNA LUMINOSA SUL MURO PERIMETRALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

I muri perimetrali di un edificio in condominio costituiscono, ove il contrario non risulti dal titolo, una 'comunio pro indivisò per tutta la loro estensione, di guisa che ciascun condomino puo servirsene per quelle utilita accessorie (tra le quali, come nella specie, la apposizione di un'insegna luminosa)che ineriscono al godimento della sua proprieta esclusiva, non soltanto nella parte che delimita il proprio piano ma anche nelle parti corrispondenti ai piani degli altri proprietari. L'utilizzazione, sotto tale riflesso, non viene ad alterare la naturale destinazione di sostegno ed e da considerarsi normale e non ha bisogno del consenso degli altri condomini ove il giudice di merito accerti, con apprezzamento incensurabile in Cassazione se congruamente motivato, che detta utilizzazione non impedisce l'Esercizio del concorrente diritto degli altri partecipanti di fare uguale uso della cosa comune.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)