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Sez. 2, Sentenza n. 1186 del 23/04/1971 (Rv. 351320 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE - MURI - MAESTRI - PERIMETRALI - MURI MAESTRI - NOZIONE - MURI PERIMETRALI - INCLUSIONE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1971-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351320-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE - MURI - MAESTRI - PERIMETRALI - MURI MAESTRI - NOZIONE - MURI PERIMETRALI - INCLUSIONE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - APPLICABILITA.*

Nel caso di costruzione in cemento armato, l'espressione 'muro maestrò contenuta nell'art 1117 cod civ non va riferita solamente alla intelaiatura di pilastri e di architravi che costituisce l'ossatura dell'edificio, ma anche ai pannelli in muratura di mattoni o di altro materiale che riempiono all'esterno i vani e compongono insieme il primo edificio, che senza di essi sarebbe un vuoto scheletro privo di funzionalita pratica. Le predette murature di cemento e di mattoni, che concorrono a formare i muri perimetrali, non servono soltanto a delimitare i singoli appartamenti, ma costituiscono parte organica ed essenziale dell'intero fabbricato, perche destinati al servizio dell'edificio condominiale del quale completano le strutture e la linea architettonica, onde vale anche per essi la presunzione legale di comunione. (V 20'68, mass n 330805' 1844'53).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)