Sez. U, Sentenza n. 3320 del 19/05/1986 (Rv. 446293 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ERSAP - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI.*
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ERSAP - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI.*
La rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (e.R.S.a.P.) spetta all'Avvocatura dello stato, in forza dell'espressa previsione del d.P.R. 6 ottobre 1978 n. 873, in relazione all'art. 107 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, senza che si renda all'uopo necessaria la deliberazione di avvalersi di tale patrocinio, richiesta invece, ai sensi degli artt. 10 ed 11 della legge 3 aprile 1979 n. 103, nel diverso caso in cui l'ente intenda derogare alle regole del citato art. 107, ovvero affidare la propria difesa a liberi professionisti. (V 1672/82, mass n 419503).*
Riferimenti normativi: DPR 24/07/1977 num. 616 art. 107, DPR 06/10/1978 num. 873 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 103 art. 10, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)