Sez. U, Sentenza n. 1672 del 15/03/1982 (Rv. 419503 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI - MANDATO FORMALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI - MANDATO FORMALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La rappresentanza e difesa in giudizio, da parte dell'Avvocatura dello stato, di un ente pubblico autorizzato ad avvalersi di tale patrocinio (nella specie, regione a statuto ordinari, ai sensi dell'art. 107 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616) non richiede che l'atto interno dell'ente medesimo, sull'affidamento del relativo incarico, si esteriorizzi in un formale mandato, nemmeno quando le norme processuali ordinarie prescrivano un mandato speciale. (V 700/75, mass n 374033).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 45, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)