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Sez. U, Sentenza n. 3284 del 13/07/1989 (Rv. 463355 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - CONTROVERSIA PENDENTE DAVANTI A GIUDICE AMMINISTRATIVO - MANCATA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - DEFINIZIONE CON SENTENZA DELLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - INCIDENZA SULLA PRONUNCIA IN TEMA DI REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463355-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - CONTROVERSIA PENDENTE DAVANTI A GIUDICE AMMINISTRATIVO - MANCATA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - DEFINIZIONE CON SENTENZA DELLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - INCIDENZA SULLA PRONUNCIA IN TEMA DI REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*

Con riguardo a ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, proposto in relazione a controversia pendente davanti al giudice amministrativo, la circostanza che questo giudice abbia omesso di sospendere il procedimento, e poi abbia definito con sentenza la questione della giurisdizione, non è di ostacolo alla pronuncia sul regolamento stesso, in considerazione della ricorrenza dei prescritti presupposti (da riscontrarsi con riferimento alla data della proposizione dell'istanza), ed implica che tale pronuncia si sovrappone a quella sentenza, se di contenuto analogo, ovvero ne determina la caducazione, se di contenuto difforme.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)