Sez. U, Sentenza n. 3284 del 13/07/1989 (Rv. 463355 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - CONTROVERSIA PENDENTE DAVANTI A GIUDICE AMMINISTRATIVO - MANCATA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - DEFINIZIONE CON SENTENZA DELLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - INCIDENZA SULLA PRONUNCIA IN TEMA DI REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - CONTROVERSIA PENDENTE DAVANTI A GIUDICE AMMINISTRATIVO - MANCATA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - DEFINIZIONE CON SENTENZA DELLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - INCIDENZA SULLA PRONUNCIA IN TEMA DI REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
Con riguardo a ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, proposto in relazione a controversia pendente davanti al giudice amministrativo, la circostanza che questo giudice abbia omesso di sospendere il procedimento, e poi abbia definito con sentenza la questione della giurisdizione, non è di ostacolo alla pronuncia sul regolamento stesso, in considerazione della ricorrenza dei prescritti presupposti (da riscontrarsi con riferimento alla data della proposizione dell'istanza), ed implica che tale pronuncia si sovrappone a quella sentenza, se di contenuto analogo, ovvero ne determina la caducazione, se di contenuto difforme.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)