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Sez. 2, Sentenza n. 4909 del 15/05/1998 (Rv. 515489 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOSUOLO (CANTINE, SOTTERRANEI) | Piano cantinato comune destinato ad autorimessa - Alterazione di precedenti facoltà di utilizzazione esercitata da altri condomini - Molestia - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515489-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOSUOLO (CANTINE, SOTTERRANEI)

La modifica delle modalità d'esercizio del possesso da parte di uno dei comproprietari di un bene immobile integra una turbativa dei condomini dissenzienti ai fini dell'azione di manutenzione, senza che possa utilmente opporsi l'eccezione "feci sed iure feci" quando la modifica operata sia in contrasto con l'esercizio attuale e limiti i poteri corrispondenti ai diritti spettanti sulla cosa comune. Pertanto, allorquando la cosa comune sia costituita da un piano cantinato destinato ad autorimessa, commette molestia il condomino che ne immuti lo stato di fatto alterando precedenti facoltà di utilizzazione da parte degli altri, quanto a percorrenza areazione, illuminazione, facilità di manovra (nella specie: chiudendo a muratura lo spazio assegnato per il parcheggio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)