Sez. 2, Sentenza n. 7691 del 13/07/1993 (Rv. 483116 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Uso - Estensione e limiti | Modificazione da parte di taluno dei condomini della cosa comune e della sua destinazione - Azione di riduzione in pristino - Legittimazione attiva degli altri condomini - Sussistenza - Prova del possesso di detta parte - Necessità - Esclusione - Condizione.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Uso - Estensione e limiti
In caso di condominio negli edifici, la modificazione di una parte comune e della sua destinazione, ad opera di taluno dei condomini, sottraendo la cosa alla sua specifica funzione e quindi al compossesso di tutti i condomini, legittima gli altri all'esperimento dell'azione di reintegrazione con riduzione della cosa stessa al pristino stato, tal ché possa continuare a fornire quella "utilitas" alla quale era asservita anteriormente alla contestata modificazione senza che sia necessaria specifica prova del possesso di detta parte (che non abbia una sua autonomia rispetto all'edificio), quando risulti quello di una o più delle porzioni immobiliari in cui l'edificio stesso si articoli.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)