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Sez. 1, Sentenza n. 5482 del 26/11/1976 Ud. (dep. 29/04/1977) Rv. 135717 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NUOVA DISCIPLINA - CONCESSIONE DEL BENEFICIO PER LA SECONDA VOLTA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135717-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NUOVA DISCIPLINA - CONCESSIONE DEL BENEFICIO PER LA SECONDA VOLTA - CONDIZIONI.*

La sospensione condizionale, a seguito della modifica dell'art 164 cod pen intervenuta con la conversione in legge dell'art 11 del decreto legge 11 aprile 1974, n 99 puo essere concessa anche una seconda volta qualora la pena da infliggere con la nuova condanna, cumulata con quella irrogata anche per delitto con la precedente condanna condizionalmente sospesa, non superi il biennio. Rimane fermo, pero, il principio che il beneficio non e automatico e che il potere di concederlo, ricorrendo le condizioni volute dalla legge, e rimesso alla discrezione del giudice ed e subordinato alla presunzione che il colpevole si asterra dal commettere ulteriori reati.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 art. 11 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)