Sez. U, Sentenza n. 3774 del 18/02/2014 (Rv. 629555 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Avviso accertamento reddito di impresa - Diniego annullamento in autotutela - Giurisdizione tributaria - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
La controversia riguardante il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento notificato al contribuente e concernente la rettifica del reddito d'impresa appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, rientrando nella previsione dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (già nel testo anteriore alla modifica di cui all'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, applicabile "ratione temporis"), che fa riferimento alle controversie relative alle «imposte sui redditi». Né appare corretto attribuire rilevanza, ai fini dell'individuazione della giurisdizione, all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, che indica - con elencazione suscettibile di interpretazione estensiva, in ossequio ai principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) - la tipologia degli atti oggetto di impugnazione, ponendo la diversa questione della proponibilità della domanda dinanzi al giudice tributario, in ragione della inclusione o meno dell'atto nel citato elenco.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)