Sez. U, Sentenza n. 1557 del 06/02/2002 (Rv. 552093 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversia diretta ad ottenere l'annullamento di avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi (nella specie: nei confronti di sas) notificato anche al socio accomandante - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Devoluzione - Implicazione nella controversia di accertamento in capo al ricorrente della qualità di socio (accomandante) non illimitatamente responsabile - Rilevanza, ai fini della giurisdizione - Esclusione - Poteri di decisione incidentale in ordine a questioni pregiudiziali attribuite alla competenza giurisdizionale di altro giudice - Spettanza al giudice tributario - Limiti.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
È soggetta alla giurisdizione delle commissioni tributarie la controversia promossa dal socio accomandante di una società accomandita semplice, al fine di ottenere l'invalidazione e la rimozione dell'avviso di accertamento del reddito di impresa conseguito dalla società, notificato anche a lui, ed in tal modo la declaratoria della non attribuibilità ad esso ricorrente, in quanto socio accomandante, della qualità di soggetto passivo del rapporto tributario revocato in discussione, e della conseguente inesistenza di un suo obbligo di soddisfare il credito erariale vantato dall'amministrazione finanziaria; né, ai fini della giurisdizione così individuata, assume rilevanza il fatto che, per addivenire alla pronuncia sul rapporto fiscale in discussione davanti a lui, il giudice tributario debba affrontare e risolvere la questione della veste assunta dal ricorrente nella compagine societaria, atteso che detto giudice ha il potere di conoscere, risolvendole "incidenter tantum", questioni pregiudiziali, di norma riservate alla competenza giurisdizionale di altro giudice, quando dalla relativa risoluzione dipenda la decisione della vertenza a lui devoluta, salvo che si tratti delle questioni di cui all'art. 39 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)