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Sez. 1, Sentenza n. 1950 del 16/07/1963 (Rv. 262999 - 01)

RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI - INGIUNZIONE - PRESUPPOSTI - CREDITI CERTI LIQUIDI ED ESIGIBILI - INAPPLICABILITA AI CREDITI DA RISARCIMENTO DEL DANNO.*
Stato
decisa il 1963-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262999-01

RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI - INGIUNZIONE - PRESUPPOSTI - CREDITI CERTI LIQUIDI ED ESIGIBILI - INAPPLICABILITA AI CREDITI DA RISARCIMENTO DEL DANNO.*

L'ingiunzione fiscale di cui al tu 14 aprile 1910 n 639 ha per suo fondamentale presupposto che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia liquido, esigibile e quindi certo. Pertanto, la pubblica amministrazione non ha il potere di autotutelarsi con la speciale procedura coattiva di cui al detto tu in ordine alle sua pretese di soddisfazione dell'obbligazione risarcitoria di terzi, trattandosi di crediti che mancano dei requisiti di liquidita, esigibilita e certezza. (V 3156/36).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)